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AIDA Informazioni
ISSN 1121-0095, trimestrale
anno 18, numero 3-4, luglio-dicembre 2000

Copyright
Forme di tutela giuridica per le banche dati fra diritto d'autore e diritto sui generis: il Decreto Legislativo n. 169/99 del 15 giugno 1999 e la Legge n. 248 del 18 agosto 2000
Antonella De Robbio, Università di Padova
Sommario:
Storia e presupposti
Il sistema a doppia protezione
Definizione del termine banca dati
Princípi e criteri dell'impianto del decreto legislativo italiano
Nuove norme per nuovi flussi di mercato
Il diritto sui generis
Forme e oggetti della tutela
I diritti degli autori e dei costitutori
La nuova legge 248 del 18 agosto 2000
I diritti degli utenti

"You cannot cut an idea bodily out of a brain as you might transplant a strawberry from one garden to another. If I think the same thought as my neighbor, very well; it is plain that I have taken and received nothing from him, for he still has his thought as strong as ever"

J. Wm. Lloyd "Copyright" in Liberty VII (February 7, 1891) p. 6,
(from the The Debates of Liberty by Wendy McElroy, unpublished manuscript)


Storia e presupposti

Il Decreto Legislativo 169/99, adottato in seguito alla Legge Delega 24 aprile 1998, n. 128, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999, recepisce la Direttiva comunitaria europea 9/96 riproducendone quasi integralmente il contenuto. Il nuovo decreto ne mutua sia la definizione sia lo spirito di tutela a due vie, andando a modificare alcuni articoli della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

La nuova Legge n. 248 del 18 agosto 2000 nulla muta in materia di banche dati, in quanto interviene solo a riconfermare quanto stabilito con il DLgs 169/99 e solo in relazione agli aspetti sanzionatori di tipo penale.

La tutela giuridica delle banche dati viene quindi definita a livello italiano dal decreto legislativo 169/99 che recepisce la connessa Direttiva europea 9/96.

La scelta di ricondurre la tutela giuridica delle banche dati all'interno di un diritto già collaudato e sperimentato e cioè il diritto d'autore, per contenuti e modalità è sembrata sicuramente quella più vicino e rispondente ai requisiti cercati.

Per comprendere lo spirito del Decreto Legislativo 169/99 è opportuno ricordare che in precedenza la tutela poteva essere accordata nei limiti di tre distinti ambiti del nostro ordinamento:

Gli accordi TRIPs Trade-related aspects of intellectual property, relativi alla proprietà intellettuale a livello internazionale furono recepiti dall'Italia con la Legge 20 dicembre 1994, n. 747, la quale prevede la immediata esecutività dei trattati attraverso un "meccanismo giuridico automatico" definito in dottrina come "self-executing". Per quanto concerne gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti, la Legge 747/94, attraverso il meccanismo del self-executing, dava contestuale esecutività alle norme internazionali e, in particolare alla tutela giuridica delle banche dati, già dal 1994.

In Italia quindi la situazione normativa è la seguente: dal 25 gennaio 1995, data di entrata in vigore della Legge 747/94, sino al 15 giugno 1999, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva europea 9/96/CE, DLgs. 6 maggio 1999, n. 169, le banche dati rientravano sotto la tutela della normativa sul diritto d'autore esistente, e cioè la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Con l'attuazione della Direttiva 9-96/CE attraverso il DLgs. 169/99 a partire dal 16 giugno 1999, le banche dati possono esser protette anche dal diritto sui generis.

Al fine di rendere operative e valide le direttive all'interno degli Stati membri ogni nazione deve, con un atto normativo successivo di recepimento, attuare le linee di principio, stabilire ambiti, definire oggetti e soggetti e regolamentare la materia nell'ambito della cornice imposta dalla direttiva comunitaria.

L'Italia dunque con la Legge Delega n. 128 per l'attuazione di direttive comunitarie varata il 24 aprile 1998, che reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge Comunitaria 1995-1997) si è preparata uno strumento legislativo adeguato.

In particolare gli artt. 1 e 2, nonché l'art. 43 della Legge Delega 128/98 dettano i criteri e i termini (un anno eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi) entro cui i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive, devono essere emanati.
 


Il sistema a doppia protezione

La normativa europea, sotto il direttorato dapprima finlandese e in seguito portoghese è una direttiva favorevole alle biblioteche, nonostante l'ottica che predilige, visto e considerato l'ambito in cui nasce e si sviluppa, gli aspetti di tutela degli investimenti economici.

La direttiva per le banche nasce infatti nell'ambito dei flussi di mercato interno, DGXV della CE.

I tre capisaldi della norma italiana, descritti sopra, hanno fatto da riferimento non solo al legislatore italiano, ma anche a quello europeo, in quanto tutto l'impianto normativo della Direttiva europea e di conseguenza della norma italiana di recepimento di tale direttiva, si configura, per la tutela giuridica delle banche dati, in una duplicità di diritti, diversi per soggetto titolare, ma convergenti per finalità.

Il primo livello è quello a salvaguardia dei prodotti dell'ingegno, cioè dell'autore della banca dati e scaturisce dal diritto d'autore classico: la raccolta di informazioni, di notizie o anche di dati di pronto utilizzo, cioè banche dati fattuali, catalografiche, bibliografiche o a testo pieno, devono possedere il carattere della creatività intellettuale e quindi essere creazioni originali.

La protezione si riferisce quindi al metodo utilizzato per la costituzione dell'insieme organizzato di informazioni. L'originalità può riferirsi alla struttura della banca dati relativamente alla scelta e disposizione del materiale, ma anche al contenuto, quale tocco originale dato dal costitutore al contenuto della banca dati, al quale spettano tutti i diritti di esclusiva stabiliti dalla Legge 633/41. Tali diritti si riferiscono a: diritto di pubblicazione e moltiplicazione dell'opera, o riproduzione, la sua traduzione in altra lingua, l'elaborazione di parti in adattamento, differente disposizione del materiale e primi fra tutti i diritti di paternità, imprescrittibilità e il diritto di pretenderne la tutela per tutta la vita e fino a 70 anni dalla morte dell'autore.

Questa protezione si riferisce all'oggetto banca dati, sia esso elettronico ma anche cartaceo, come da definizione di cui si approfondirà nel seguito.

Il secondo livello è quello di difesa di chi investe nella realizzazione della banca dati e cioè il costitutore e si tratta di una tutela atipica, definita appunto sui generis, attuata allo scopo di salvaguardare il valore patrimoniale dell'investimento effettuato da chi ha costituito la banca dati.

La durata di questa protezione è pari a 15 anni a partire dal 1° gennaio successivo al suo completamento e, nel caso intervenissero ulteriori rilevanti modifiche per dati immessi o cambiamenti strutturali alla banca dati scatta un nuovo periodo di ulteriori 15 anni di tutela.
 


Definizione del termine banca dati

Con l'art.10(2) dell'accordo sui TRIPs venne formulata la seguente la definizione legislativa di banca dati:

"Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself".

La definizione di banca dati formulata dall'art. 2(5) della Convenzione di Berna, in seguito dall'accordo sui TRIPs e dall'accordo WIPO sulla proprietà intellettuale, a sua volta recitava:

"Collections of literary and artistic works such as encyclopaedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangements of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections",

La nascita di tale definizione fu comunque legata al diffondersi dell'informatica, in quanto a livello legislativo il termine banca dati quale "qualsiasi complesso di dati... organizzato secondo una pluralità di criteri determinanti tali da facilitarne il trattamento... anche se svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati" è di uso relativamente recente, da quando venne abolito il divieto imposto dalla legge bancaria del 1936 di far uso del termine "banca" al di fuori del contesto bancario.

E' noto che in ambito legislativo è preferibile una definizione generica, piuttosto che una definizione che tenti di descrivere tutte le condizioni, ciò per lasciare margini di manovra nei casi dubbi e per non ingessare eventuali ambiti di applicazione.

In ogni settore scientifico le definizioni terminologiche dettate dalle discipline di appartenenza giocano un ruolo fondamentale e non possono comunque essere prevaricate da interpretazioni legislative o con definizioni che ne travisino il loro significato di contesto, in questo senso la legge è imperativa.

Se vogliamo tracciare una definizione biblioteconomica potrmemo affermare che una banca dati è un "Insieme digitale strutturato e organizzato di descrizioni standard, su un determinato argomento o disciplina o evento, in forma testuale o multimediale, con link anche ipertestuali, accessibile all'utenza attraverso interfacce che ne permettano l'interrogazione e il recupero di dati con modalità di colloquio che ne permetta la crescita"

Anche in biblioteconomia dunque la definizione banca dati o base di dati, non può assoggettarsi a definizioni legislative diverse o non adattabili al contesto biblioteconomico, in quanto la definizione incide a livello di applicabilità ai "contenitori informativi" o banche dati in senso ampio di uso corrente nel lavoro di ricerca bibliografica in rete, o per usi gestionali-operativi all'interno dei vari strumenti: OPAC (Online Public Access Catalogue), banche dati bibliografiche (citazionali o con abstract), banche dati a full text a contenuto originale (revisioni sistematiche, linee guida, recensioni), banche dati a full-text (periodici elettronici, insiemi organizzati di articoli o testi i cui contenuti singoli rientrano nei diritti dei singoli autori).

La Direttiva europea delinea una definizione ampia del termine "banca dati" ripresa in modo identico anche dal DLgs. 169/99, che va a modificare la vecchia normativa:

1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.".

Tale definizione essendo ampia e non circoscrivibile a dettagli è coerente e rispettosa del significato sia tradizionale sia più moderno. Laddove la definizione vuole puntualizzare risulta vantaggiosa per le biblioteche rispetto alle spesso improvvisate definizioni del mercato dell'editoria elettronica all'interno di clausole contrattuali estremamente restrittive e poco logiche.
 


Princípi e criteri dell'impianto del decreto legislativo italiano

Principi e criteri dell'impianto normativo nascono dalla direttiva europea la quale tutela "le raccolte, o le "compilazioni", di opere, di dati o di altre materie la cui disposizione e memorizzazione, nonché l'accesso, sono basati su processi di tipo elettronico, elettromagnetico, elettro-ottico o di natura analoga, ma anche le banche dati non elettroniche, quali indici e repertori."

Una delle novità più importanti introdotte alla Direttiva è il fatto di far rientrare all'interno del diritto d'autore anche le banche dati quali oggetti di tutela in quanto "creazioni originali". I creatori di banche dati, quali autori delle opere protette dal diritto d'autore detengono quindi tutti i diritti morali ed economici stabiliti dalle singole normative nazionali.

La seconda importante novità è l'istituzione di un nuovo diritto, non esistente prima, il diritto sui generis, se non forse nell'antenato vecchio diritto di catalogo vigente nei Paesi scandinavi per tutelare le opere di creazione di cataloghi, raccolte o collezioni effettuate dalle biblioteche nordiche, di cui si parlerà meglio in seguito.

La necessità di un sistema "a doppia protezione", rifiutato a livello di trattato internazionale per le opposizioni dei Paesi a sistema di copyright, trova però una giusta collocazione nel contesto europeo, dove la maggioranza degli Stati membri si basa su leggi nazionali basate sul diritto d'autore.

Le opere tutelate dal diritto d'autore e le prestazioni tutelate da alcuni diritti connessi che sono inserite in una banca dati beneficiano comunque dei rispettivi diritti esclusivi e non possono pertanto essere inserite o riprodotte da una banca dati senza l'autorizzazione del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, i quali hanno libertà di decidere se, o in quale maniera, essi consentano l'inserimento di loro opere in una banca dati, in particolare se l'autorizzazione concessa è esclusiva e non esclusiva.

L'applicazione del diritto sui generis per la protezione delle banche dati non creative lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto. Se un autore o il titolare di un diritto concesso autorizza l'inserimento in una banca dati di alcune sue opere o prestazioni, in ordine all'esecuzione di un contratto di autorizzazione non esclusiva, un terzo può utilizzare dette opere o prestazioni, previa la necessaria autorizzazione dell'autore o del titolare del diritto connesso senza che il costitutore della banca dati possa opporgli il diritto sui generis, purché tali opere e prestazioni non siano estratte dalla banca dati.
 


Nuove norme per nuovi flussi di mercato

Grazie al recepimento della direttiva con il decreto legislativo di giugno, le banche dati, elettroniche o su carta, possono vietare l'estrazione o la riproduzione dei loro dati da parte di terzi non autorizzati. Secondo gli esperti comunitari con tale strumento normativo si colma un vuoto giuridico che finora ha limitato gli investimenti in Europa in questo settore in piena espansione e soprattutto in Italia, dove difficilmente si investe per la produzione di banche dati, ma non solo, dove difficilmente si investe in produzione di informazione elettronica.

E' noto infatti ai bibliotecari, come nei nostri ambienti accademici, si sia costretti a rivolgersi agli Stati Uniti per acquistare banche dati: la produzione di banche dati che indicizzano la letteratura scientifica è perlopiù effettuata dai grandi produttori esteri, i quali tra l'altro poco si occupano di indicizzare la letteratura periodica non di ambito prettamente anglosassone o statunitense.

La produzione italiana intellettuale è scarsamente rappresentata all'interno delle banche dati statunitensi, pochissimi sono i periodici indicizzati, quindi degli investimenti in questo settore senza adeguata tutela portano a dei rischi economici non indifferenti.

Il sempre maggiore ricorso alla tecnologia di registrazione numerica espone il costitutore della banca dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto in altra forma, da parte di altri, questo soprattutto se coesistono situazioni normativi differenti, più o meno favorevoli a eventuali 'estrazioni e reimpieghi massicci'.

Manovre di estrazione e reimpiego dei dati sono tecnicamente possibili, per tutte quelle banche dati liberamente accessibili, ad accesso gratuito, ma anche per quelle con accesso a pagamento.

Laddove non esiste protezione, per banche dati non originali, senza un diritto sui generis, vi è il rischio che vengano create altre banche dati, senza autorizzazione da parte del costitutore del prodotto originale, di contenuto identico, ma tale da non violare il diritto d'autore attinente alla disposizione del contenuto della prima banca dati.

Oltre alla tutela del diritto d'autore per la scelta o la disposizione originali del contenuto di una banca dati, la direttiva intende salvaguardare i costitutori di banche dati dall'indebita appropriazione dei risultati dell'investimento, finanziario e professionale effettuato per ottenere e raccogliere il contenuto, investimento che può consistere nell'impegnare mezzi finanziari e/o tempo, lavoro ed energia.

Oggetto del diritto sui generis è quindi quello di assicurare la tutela di un investimento effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca dati, proteggendo la totalità o parti sostanziali della banca dati da atti commessi dall'utente o da un concorrente e sbloccando anche una situazione di mercato cristallizzata su vecchie dinamiche di monopolio.
 


Il diritto sui generis

La Convenzione di Berna si riferisce al diritto d'autore e pertanto non si applica al diritto sui generis, ultimo nato nella tipologia dei diritti soggettivi.

L'obiettivo del diritto sui generis è di accordare al costitutore di una banca dati la possibilità di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca in quanto il costitutore di una banca dati è la persona che prende l'iniziativa e si assume il rischio di effettuare gli investimenti.

Per poter creare una banca dati, come già detto anche in precedenza, è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente.

L'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca dati rappresentano atti che possono comportare gravi conseguenze economiche e tecniche. Esiste inoltre un notevole squilibrio nel livello degli investimenti relativi alla costituzione di banche dati tra i vari Stati membri, nonché tra la Comunità ed i più importanti Paesi terzi produttori di banche dati. La Direttiva in questione cerca quindi di sanare questa situazione di squilibrio nelle dinamiche dei flussi di mercato attraverso il diritto sui generis.

Questo particolare diritto istituito dalla Direttiva 9/96/CE e riconosciuto quindi solo in questo contesto, si ispira ad un istituto della legislazione sulla proprietà intellettuale proprio di alcuni Paesi nordici, noto come "diritto di catalogo", quali Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.

Il diritto di catalogo, riconosciuto anche alle persone giuridiche, nacque negli anni sessanta quale protezione giuridica dei cataloghi e delle compilazioni, soprattutto a tutela delle banche dati catalografiche e bibliografiche create in contesto bibliotecario e fu esteso, in seguito, dai tribunali nordici, ai cataloghi di vendita, ai cataloghi espositivi delle mostre, ai repertori telefonici, ai dizionari, ai listini di prezzi, agli orari ferroviari, ...

La legge danese del 1961, modificata di recente nel 1995, prima della direttiva, nell'art. 70 stabilisce che:

"I cataloghi, le tavole e le opere similari che raccolgono un gran numero di informazioni non possono essere copiati senza il consenso di colui che le ha realizzate prima che siano trascorsi 10 anni a partire dalla fine dell'anno in cui l'opera è stata realizzata. Qualora le opere del tipo descritto o delle parti di esse siano coperte dal diritto d'autore o fruiscano di altra protezione questo diritto può ugualmente essere esercitato o questa protezione può essere invocata"

Il diritto di catalogo differisce dal diritto d'autore relativamente sia alla durata temporale della protezione, sia in quanto si riferisce solo ai diritti di riproduzione (permanente o provvisoria, totale o parziale) e quindi non riconducibili a diritti morali e tanto meno al diritto d'autore in generale in quanto non è richiesta nessuna originalità, dunque è molto vicino al concetto di diritto sui generis.

Il diritto d'autore rappresenta la forma più adeguata di diritto esclusivo degli autori delle banche dati, mentre il diritto sui generis si applica quando un'opera banca dati non è considerata originale e pertanto non può rientrare sotto la tutela del diritto d'autore.

Il diritto sui generis si applica solo alle banche dati allo scopo di tutelare i costruttori laddove non esista presupposto per una tutela nel contesto del diritto d'autore. Senza questa forma di tutela, che è quasi una estensione del diritto d'autore, le banche dati sarebbero prive di protezione da eventuali utilizzazioni non autorizzate da parte di concorrenti che non hanno investito in risorse economiche e di lavoro.
 


Forme e oggetti della tutela

L'unico criterio da applicare per stabilire se una banca dati rientra nella protezione del diritto d'autore si riferisce alla struttura o forma della banca dati e si basa sul fatto che la scelta o la disposizione del contenuto della banca dati deve costituire una creazione intellettuale originale, propria dell'autore che l'ha creata e non deve in alcun modo riferirsi ad altri criteri diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale, senza alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della banca dati.

"Nel diritto francese, i titoli degli articoli di un giornale, in quanto originali, godono della stessa tutela riservata all'opera collettiva ch'essi annunciano (nella specie, è stata ritenuta illecita la riproduzione non autorizzata, in un indice della stampa francese edito sulla base di una banca dati da una società canadese, Microfor, dei titoli degli articoli di "Le Monde" e "Le Monde Diplomatique", giudicati originali nell'insieme per il loro carattere sobrio, condensato e, tuttavia, esplicito)"

La tutela prevista dalla Direttiva 9/96/CE si estende anche "agli elementi necessari per il funzionamento o la consultazione di determinate banche dati, come ad esempio il tesauro e i sistemi di indicizzazione".

Questo significa, in termini biblioteconomici che, se accanto ad un OPAC o di una base di dati o all'interno dell'OPAC stesso o della base dati fattuale o bibliografica che sia, esistono soggettari, liste di autorità, schemi di classificazione, thesauri, liste di termini o di descrittori, quali strumenti utili al recupero dell'informazione, detti strumenti di supporto sono anch'essi tutelati.

La tutela della struttura della banca dati deriva da un'estensione del diritto d'autore agli elementi strutturali della banca dati, e si riferisce alla selezione e alla disposizione dei dati che deve essere originale.

La definizione di originalità corrisponde a quella adottata dalla Direttiva 91/250/CE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

La tutela del contenuto invece nasce dalla necessità di impedire l'estrazione e il reimpiego delle informazioni contenute nella banca dati anche indipendentemente dalla tutelabilità della struttura nell'ambito del diritto d'autore.

Quando il contenuto non sia costituito da opere di carattere creativo che, in quanto tali, siano già protette dal diritto d'autore si applica il diritto sui generis, utile soprattutto per banche dati fattuali o di pronta informazione.

Il concetto di "originalità" necessario affinché l'opera dell'ingegno possa godere della tutela nell'ambito del diritto d'autore, è da sempre considerato come fattore in grado di introdurre aree di monopolio.

Laddove si adotta un'interpretazione ampia e allargata di "originalità", con un basso criterio quale per esempio il fatto che sia sufficiente che la banca dati non sia stata copiata, si ha una drastica perdita di selettività della qualità dell'informazione rientrante sotto la protezione del diritto d'autore e ciò comporta una perdita di efficacia della tutela.

Difatti se tutto viene tutelato la tutela non ha più senso. Laddove invece i requisiti risultano troppo selettivi, nel caso specifico delle banche dati, si blocca il mercato, in quanto si richiede al costitutore di creare qualcosa che nessun altro ha mai realizzato in modo analogo, attuando situazioni di monopolio in cui il libero mercato e la libera concorrenza non trovano spazio.

Due diritti differenti per le banche dati, si bilanciano e interagiscono tra loro, l'uno che rientra nel diritto d'autore e va ad incardinarsi nelle singole legislazioni degli Stati membri, per l'Italia quindi dentro lla struttura normativa della vecchia ma saggia Legge 633/1941, l'altro che protegge per 15 anni l'opera non creativa a fini puramente economici, attraverso il diritto sui generis.
 


I diritti degli autori e dei costitutori

L'autore di una banca dati è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata. L'esistenza di un diritto separato nella scelta o nella disposizione di opere e prestazioni all'interno di una banca dati lascia impregiudicati i diritti d'autore su tali opere.

I diritti esclusivi dell'autore devono comprendere il diritto di stabilire le modalità di sfruttamento della sua opera e le persone autorizzate a tal fine, in modo da controllare in particolare che la sua opera non sia accessibile a persone non autorizzate e questi aspetti si riconducono a diritti di ambito economico-patrimoniale.

Anche per la normativa italiana il diritto morale della persona fisica che ha creato la banca dati appartiene all'autore e la Direttiva 9/96/CE stabilisce che tale diritto deve essere esercitato in base a quanto stabilito dagli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche.

La Direttiva per esempio lascia facoltà agli Stati membri di regolare la materia per le creazioni o elaborazioni (quindi anche i software) effettuate nell'ambito delle mansioni o istruzioni impartite dal datore di lavoro nei riguardi di un dipendente. Questo aspetto può infatti essere estremamente delicato in un contesto di opere create da un lavoratore dipendente per lavori svolti nell'ambito del suo rapporto con l'ente al quale è subordinato. Una normativa comunitaria infatti potrebbe interferire con i singoli regolamenti che sono oggetto di contrattazione tra datore di lavoro e dipendente.

La Direttiva infatti nei "considerando" premette che il regime applicabile alla creazione da parte di un lavoratore dipendente è rimesso alla discrezionalità degli Stati membri e che, nell'ambito delle singole normative nazionali di attuazione della Direttiva stessa "nulla osta" alla seguente condizione inserita nella legislazione "qualora una banca di dati sia creata da un lavoratore dipendente, nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti patrimoniali sulla banca così creata, salvo diverse disposizioni contrattuali".

Questo punto che è stato ripreso dalla DLgs. 169/99, nell'art. 3 e va a sostituire in toto l'art. 12-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e così stabilisce:

"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro."

Con il nuovo diritto sui generis si affianca una nuova figura che è quella del costitutore.
 


La nuova legge 248 del 18 agosto 2000

L'art. 13 della nuova legge italiana sostituisce il secondo comma dell'art. 171 bis della vecchia Legge 633 del 1941, ma di fatto ne lascia inalterati i contenuti, come stabilito dal DLgs 169/1999.

La Legge 248/2000 non fa altro che rimarcare al capo II solo le disposizioni penali:

"Art. 171-bis. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue líestrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".
 


I diritti degli utenti

I produttori di banche dati stanno concentrando fortemente i loro interessi in un confronto tra due logiche e due diritti distinti che interagiscono tra loro, il diritto sull'informazione e il diritto all'informazione.

Se il doppio binario impone delle scelte giuridiche differenti, l'utente che acquista una banca dati deve "riconoscerla sotto questo aspetto legale".

Non basta saper scegliere in base ai criteri biblioteconomici noti in letteratura, i quali descrivono e connotano una banca dati per le sue qualità, ma occorre saper distinguere se si tratta di una banca dati che rientra nel "diritto d'autore" in quanto "opera creativa originale" o nel diritto del tutto autonomo, il "diritto sui generis" in quanto "opera non creativa".

Per effettuare questa distinzione è necessario conoscere quali sono i criteri da applicare alla banca dati che si intende acquistare.

Questa doppia anima pervade tutto l'impianto normativo dando origine a una dicotomia di situazioni che vanno di volta in volta ricondotte nella giusta casella:

Premesso che l'utente non arrechi un pregiudizio ingiustificato né ai legittimi interessi del titolare del diritto sui generis, né al titolare di un diritto d'autore, il costitutore di una banca dati o il titolare dei suoi diritti non può impedire all'utente legittimo della banca dati di estrarre e riutilizzare parti non sostanziali e, nonostante il diritto del costitutore di impedire l'estrazione e/o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale di una banca dati, vi sono comunque libere utilizzazioni e deroghe a questo divieto che riguardano determinati soggetti o condizioni particolari.

Lo spirito della legge consente comunque, nonostante la doppia protezione, il diritto alla libera circolazione delle informazioni e quindi il libero accesso all'utente legittimo, accesso che significa non solo consultazione ma ogni più ampia utilizzazione compresa la riproduzione e l'utilizzazione di dati estratti e riutilizzati purché se ne citi la fonte e non ci si metta mai in concorrenza con l'autore o con il costitutore della banca dati.

E' concessa anche la possibilità di costituire nuove banche dati purché con investimenti propri e non ai danni della banca dati che si è utilizzata per il nuovo archivio, relativamente alle banche dati non creative tutelate mediante diritto sui generis.

Le biblioteche dovranno quindi essere certe che il riutilizzo ripetuto e sistematico di parti di basi di dati sia concesso senza problemi e potranno quindi accingersi a disegnare nuovi modelli di strumenti documentari configurati secondo le proprie necessità di ricerca.


Creato 2000-12-14