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<othersabs xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"><item><othabstracts>Perché e in che modo i diritti d'autore toccano la sfera della catalogazione? Il problema è divenuto cruciale da quando il catalogo si è costituito come banca dati informatizzata potenzialmente accessibile al pubblico. In precedenza infatti il riconoscimento della proprietà intellettuale nel suo doppio versante morale e economico non si poneva come diritto da esercitarsi, perché l’uso
di questi dati era strettamente interno alle pubbliche amministrazioni.
In termini estremamente semplificati, possiamo dire che in una banca dati catalografica entrano in gioco due tipi di
diritti d'autore o connessi: quelli relativi al contenuto, ossia ai dati raccolti e elaborati, e quelli relativi al contenitore, ossia al data base in quanto tale. Nella
prima categoria rientrano i diritti che il gestore della banca dati possiede o deve acquisire (attraverso la c.d. right clearance) prima di costituirla; nella seconda categoria rientra invece quel diritto sui generis che la direttiva 96/9/CEE attribuisce alle banche dati quando,per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione dell'ingegno propria dell'autore.
In linea di massima ai catalogatori viene sempre riconosciuto il diritto di paternità, poiché il loro nome figura nelle schede, mentre quello di integrità può essere rivendicato solo nei limiti della soggezione al controllo sulla correttezza del contenuto e sul rispetto delle regole di catalogazione che di norma è una clausola espressa
del contratto. I diritti d'uso (copyright), che invece
sono trasferibili, comprendono: la riproduzione,la creazione di opere derivate (incluse le traduzioni), la distribuzione di copie, la comunicazione al pubblico, la proiezione, la trasmissione...</othabstracts><language>it</language></item></othersabs>
